Il consiglio d'istituto
VISTO l'art. 10, comma 3,
lettera a) del T.U.
VISTO l’art.3
del D.P.R. n.249/98
VISTA la Circ.n. 362 del
VISTI gli artt. 8, 9 e14
del D.P.R.
VISTO il D.I.
VISTA la Circ.
n. 30 del
EMANA
il
seguente regolamento:
|
CAPO I ORGANI COLLEGIALI |
Art.
1
Convocazione
L'iniziativa
della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla
Giunta Esecutiva.
L'atto di convocazione, emanato dal
Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data
prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di
riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potra'
essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve
indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e
deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire
in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2
Validita'
sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso
di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con
la presenza di almeno la meta' più uno dei componenti in carica. Nel numero dei
componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il
numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al
momento della votazione.
Art. 3
Discussione ordine del
giorno
Il Presidente individua tra i membri
dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. E' compito del Presidente
porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG
nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in
tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto
favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le
deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della GE.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta
di un componente l'Organo Collegiale,
previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovra' essere mantenuto lo stesso O.d.g..
Art.
4
Mozione
d'ordine
Prima della discussione di un argomento
all'Odg, ogni membro presente alla seduta può presentare
una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione
("questione pregiudiziale")
oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata
("questione sospensiva"). La
questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro
a favore ed uno contro. Sull'accoglimento
della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina
la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si
riferisce.
Art.
5
Diritto
di intervento
Tutti i membri dell'Organo Collegiale,
avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facolta' di replicare
agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art.
6
Dichiarazione
di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa
la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni
di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i
quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si
asterranno dal voto. La dichiarazione di voto
deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal
Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola,
neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art.
7
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese
per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La
votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le
sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il
sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere
luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi
dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma
non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente. In caso di parita', ma solo per le votazioni palesi,
prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può
essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non
può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti
espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento
per parti,con votazioni separate, si procedera' infine ad
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalita'.
Art.
8
Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono
proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o
a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto
applicabili, le norme relative alle mozioni di
cui all'art. 4.
Art.
9
Processo
verbale
Nella prima parte del verbale si da' conto
della legalita' dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione,
chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del
numero legale
dei presenti. i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti,
questi ultimi se giustificati o no, l'odg).
Per ogni punto all'OdG
si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito,
quindi si da' conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei
votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e
nulli).
Nel verbale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un membro dell'OO.CC. può chiedere che a verbale risulti la volonta'
espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della
deliberazione. I membri dell'OO.CC. hanno
facolta' di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario, sul verbale.
I verbali delle sedute degli OO.CC.sono raccolti su appositi registri a pagine numerate,
timbrate e firmate dal D. S. per la vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente
nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli OO.CC. possono:
• essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con programmi informatici, essere
incollati sulle pagine del registro e quindi
timbrati e vidimati da segretario e
Presidente in ogni pagina;
• se prodotti con programmi informatici, essere
rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e
vidimate dal D. S..
Il processo verbale viene letto ed approvato
al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni
di tempo,si approvera' prima dell'inizio della seduta
immediatamente successiva.
Art.
10
Surroga
di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi
venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si
effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il
primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano
anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art.
11
Programmazione
Ciascuno degli OO.CC.
programma le proprie attivita' nel tempo, in rapporto alle proprie competenze,
allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle
attivita' stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la
discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la
necessita' di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art.
12
Decadenza
I membri dell'OO.CC.
sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilita' o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati
motivi. Spetta all'OO.CC. vagliare le
giustificazioni addotte dagli interessati.
Art.
13
Dimissioni
I
componenti eletti dell'OO.CC. possono dimettersi in
qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la
forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'OO.CC L'OO.CC. prende atto
delle dimissioni, e, in prima istanza,
può invitare il dimissionario a
recedere dal suo proposito.
Una volta che l'OO.CC. abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento
della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo
dell'OO.CC. e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l'Organo medesimo.
Art.
14
Norme
di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione
del C.I.S., successivamente alla nomina dei relativi
membri risultati eletti, è disposta dal D.S..
2. Nella prima seduta, il
C.I.S. è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i
genitori membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore
che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la meta' più uno dei componenti
in carica. In caso di parita' si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M.
4. Il C.I.S. può deliberare
di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio
stesso, con le stesse modalita' previste per l'elezione del Presidente. In caso
di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di eta'.
5. Il C.I.S. è convocato
dal Presidente con le modalita' stabilite dal precedente art. I.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre
la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
9. Il C.I.S. può invitare
esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni.
10. Il C.I
S.,al fine di rendere più agevole la propria attivita', può deliberare le nomine
di speciali commissioni di lavoro c/o di studio.
11. Delle commissioni
nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono
avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono
la propria attivita' secondo le direttive e le modalita' stabilite
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite
del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute
di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I. S.,
ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneita' del locale ove si svolgono, gli elettori delle
componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento
del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto,
il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicita' degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo
dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del
Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
17. 1 verbali e tutti gli atti preparatori delle
sedute sono depositati nell'ufficio di
segreteria dell'Istituto e sono consultabili
da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta,
indirizzata al Dirigente Scolastico, è
orale per docenti, personale A.T.A. e
genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente
per tre volte consecutive sara' invitato dalla Presidenza a presentare per
iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla
successiva seduta, sara' dichiarato decaduto dal C.I. S. con votazione
a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate
dalla maggioranza assoluta
del Consiglio, il consigliere decade dalla
carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del C.I. S.
Art.
15
Norme
di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica
Il C.I.S. nella prima
seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un
componente degli ATA e due genitori, secondo modalita'
stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte
di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza
dell'Istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della
Giunta stessa.
La
Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I. S., predisponendo tutto il materiale
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due
giorni prima della seduta
del Consiglio.
Art.
16
Norme
di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il CD
si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio
delle lezioni.
2. Le riunioni sono
convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessita' o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD,
al fine di rendere più agile e proficua la propria attivita', può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni
nominate dal CD possono far parte i membri del
Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un
coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
Art.
17
Norme
di funzionamento del Comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
• in periodi programmati, ai sensi del precedente
art. 11, per la valutazione del servizio
richiesta
da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un
periodo non superiore all'ultimo triennio;
• alla conclusione dell'anno prescritto, agli
effetti della valutazione del periodo di
prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 8,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
• ogni qualvolta se ne presenti la necessita'.
Art.
18
Norme
di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
I. Il Consiglio di Classe è
presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie
sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti, ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe
si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
|
CAPO II DOCENTI |
Art.
19
Indicazioni
sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in
classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima
ora deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli
dei giorni precedenti e segnare
l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a
cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico.
Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto
di giustificazione, segnalera' in Presidenza il nominativo.
4. Se un alunno richiede, con
permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre
chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo
l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul
registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona
che è venuta a prelevarlo.
5. I docenti devono
trascrivere sul registro di classe
l’elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico.
6. I docenti indicano sempre sul registro di
classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di
non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, durante l'intervallo
vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
8. Durante le ore di
lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati.
9. Se un docente, per
pochi minuti, deve allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore
scolastico o un collega affinché vigili
sulla classe.
11. Al termine delle
lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine
ed i materiali siano riposti negli appositi spazi e accompagnano la classe, in
fila, all'uscita.
12. I docenti devono
prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare
gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
13. E' assolutamente
vietato, per qualunque attivita', l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi
tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche,
vernici, solventi, etc... Prima di proporre agli
alunni attivita' che richiedono l'uso di sostanze particolari o
alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare,
tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie
specifiche o intolleranze ai prodotti.
14. E' assolutamente
vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga
e le uscite di sicurezza.
15. Non è consentito, per
ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia
in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico, accessibile agli
alunni.
16. I docenti, ove
accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Presidenza.
17. Eventuali danni
riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono
risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli
insegnanti della o delle classi interessate, ne discuteranno in C.d.C. con
i genitori ed il risarcimento sara' effettuato in modo
collettivo.
18. I docenti hanno facolta'
di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
19. Ogni docente apporra' la propria firma per
presa visione delle circolari e degli avvisi. In
ogni caso tutte le circolari e gli
avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
20. I docenti non possono
utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
21. I docenti non possono
utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo
di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il
numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua
la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
22. I docenti devono
avvisare le famiglie circa le attivita' didattiche, diverse dalle curricolari, che
saranno svolte, tramite diario.
23. Il ricorso alla
Presidenza per problemi di ordine disciplinare, va contenuto al massimo, in quanto
se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di
presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una
certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può
costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni
di difficolta'.
24. I registri devono essere debitamente compilati in
ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione
della presidenza.
25. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli
alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,
ecc..) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li
educheranno ad un corretto comportamento.
26. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita dell’Edificio e/o del Plesso.
27. Dopo l’orario di uscita, la scuola non risponde di
eventuali danni alle cose e/o alle persone.
|
CAPO III PERSONALE
AMMINISTRATIVO |
Art. 20
Doveri
del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale
amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la
valorizzazione delle loro competenze, è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalita' educative.
2. Il personale
amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per
l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione
dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
3. Cura
i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alla documentazione
amministrativa, prevista dalla legge.
4. Collabora con i
docenti.
5. La qualita' del
rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto
esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o
attorno alla scuola si muovono.
6. I1 personale
amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in
servizio fa fede la firma nel registro del personale.
|
CAPO IV COLLABORATORI
SCOLASTICI |
Art.
21
Norme
di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1.
I
collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse
disposizioni, nella zona di competenza,
secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fara' fede
la firma sul registro di presenza del personale.
2.
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici
devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
individuali e collettivi, e la possibilita' di utilizzarli con facilita'.
3.
I collaboratori scolastici:
3.1.
indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento
per l'intero orario di lavoro;
3.2.
devono vigilare l'ingresso e l'uscita degli alunni;
3.3.
devono essere facilmente
reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
3.4.
collaborano al complessivo funzionamento didattico e
formativo;
3.5.
comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai
suoi Collaboratori, l'eventuale
assenza dell'Insegnante dall'aula, per
evitare che la classe resti incustodita;
3.6.
collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni
mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
3.7.
favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente
abili;
3.8.
vigilano sulla sicurezza e sull’ incolumita' degli alunni,
in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle
uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
3.9.
possono svolgere, su accertata disponibilita', funzione di
accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione;
3.10.riaccompagnano
nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi,
sostano nei corridoi;
3.11.sorvegliano gli alunni in caso di uscita
dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
3.12.impediscono, con le buone maniere,che
alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo
nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle
loro
classi;
3.13.sono sempre
tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della
scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più
bisogno;
3.14.evitano di parlare
ad alta voce;
3.15.tengono i servizi
igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
3.16.provvedono, al
termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti
dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
3.17.non si allontanano
dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente
Scolastico;
3.18.invitano tutte le
persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal D.S. a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno
informati sugli orari di ricevimento dei genitori,
collocati sempre in ore libere da insegnamento;
3.19.prendono visione
del calendario delle riunioni dei consigli di classe/ interclasse/
intersezione, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi
aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
3.20.sorvegliano l'uscita
delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni
di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Segreteria, altrettanto segnalano l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla
sostituzione.
5. Accolgono il genitore
dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
Il permesso di uscita, firmato dal D.S. o da un
docente delegato, verra' portato dal collaboratore nella classe dell'alunno,
dove il docente dell'ora provvedera' alla annotazione
dell'autorizzazione sul registro di classe.
Dopodiché l'alunno che ha richiesto
di uscire anticipatamente potra' lasciare la scuola.
6.
Al termine del servizio tutti i collaboratori
scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
6.1.
che tutte le luci siano spente;
6.2.
che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben
chiusi;
6.3.
che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le
serrande delle aule e della scuola;
6.4.
che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
6.5.
che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
6.6.
gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che
siano chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la
propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte
le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro
degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al
personale tutto.
8. È fatto obbligo ai
collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali
e di controllare quotidianamente la praticabilita' ed efficienza delle vie di
esodo.
|
CAPO V ALUNNI |
Art.
22
Norme
di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti
ad avere nei confronti del D.S., di tutto il
personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono
ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a
frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le
attivita' organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
3. Gli alunni della scuola
Secondaria di 1 grado entrano alle ore
4. I ritardi verranno
annotati sul registro di classe e saranno
giustificati dai genitori il giorno
successivo, tramite il libretto. Gli alunni che il giorno seguente verranno sforniti di giustificazione (del
ritardo) non saranno ammessi in classe.
5. Gli alunni devono
portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione
costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i
compiti e le lezioni
assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della
scuola, e ad apporre la propria firma per presa visione. Non è consentito
giustificare più volte, nel corso dell’anno scolastico, le impreparazione dei
figli.
6. Le assenze devono essere
giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate
al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che
provvedera' a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se
l'assenza, dovuta a malattia, supera i tre
giorni, occorre presentare contemporaneamente una certificazione medica.
L'alunno che non giustifichi al
rientro l’assenza, il giorno successivo dovra' essere accompagnato
da uno dei genitori e da chi ne fa le veci.
In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei
docenti della classe, potranno essere inviate tempestive
comunicazioni scritte alle famiglie. Dopo tre assenze, regolarmente
giustificate, la quarta dovra' essere giustificata personalmente dal genitore in
Presidenza.
7. Non è consentito agli
alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In
caso di necessita' i genitori dovranno venire a prelevare personalmente lo
studente (o delegare per iscritto un'altra persona
maggiorenne che dovra' essere munita di documento di riconoscimento).
9. Al
cambio dell’insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e
all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed
educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione,
gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
10. Gli
alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei
laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un
insegnante che se ne assuma la responsabilita'
11.
Durante gli intervalli, sia all’interno della scuola che nei cortili, sono
da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi,
salire e scendere le scale, rincorrersi, ecc...): gli
alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
12. I
servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari
norme di
igiene e pulizia.
13. Saranno
puniti con severita' tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra
gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti
devono poter frequentare la scuola con serenita', senza dover
subire le prepotenze di altri.
14. Nelle
aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è
necessario utilizzarli correttamente.
15. Gli insegnanti ed i
collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che
non rispettano queste regole.
16. Gli alunni sono tenuti
a venire a scuola con un abbigliamento decoroso e, comunque, adeguato
all’ambiente scolastico.
17. Gli alunni sono tenuti
a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici,
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola; in alcun momenti possono essere
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano
corridoi e servizi.
18. Gli alunni che, per
motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno
presentare al D.S. la domanda di esonero, firmata dal
genitore, unita a certificato
del medico di famiglia,su modulo A.S.L. Per la
pratica dell'attivita' sportiva integrativa
e per la partecipazione ai Giochi della
Gioventù, dovra' essere presentato il
certificato di stato di buona salute.
19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo
l'occorrente per i compiti e le lezioni del giorno e l'eventuale
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore; è,
comunque, vietato portare a scuola il cellulare. La scuola,
in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
19 bis “E’ assolutamente vietato agli alunni
l’utilizzo del cellulare e/o qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica in
qualsiasi spazio interno ed esterno e/o antistante la scuola, sia durante le ore di lezione in quanto
rappresentano oggetto di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre
che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto,
un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a
prevenire e scoraggiare tali comportamenti.
20. Ogni studente è
responsabile dell'integrita' degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:coloro
che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola o del
Comune, saranno invitati a risarcire i danni.
Art. 23
Diritto
di trasparenza nella didattica
L'alunno ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il
coordinatore del CdC si fara' carico di illustrare
alla classe il POF ed i docenti di esplicitare le metodologie
didattiche che intendono seguire, le modalita' di verifica ed i
criteri di valutazione. Essa sara' sempre tempestiva e adeguatamente
motivata nell'intento di attivare negli alunni, processi di
auto-valutazione, che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza
e quindi migliorare il proprio rendimento.
|
CAPO VI GENITORI |
Art.
24
Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti
dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale
importante compito.
2.
Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:
2.1.
trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale
importanza per costruire il loro futuro e la loro
formazione culturale;
2.2.
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti,
collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno;
2.3.
controllare, leggere e firmare tempestivamente le
comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
2.4.
partecipare con regolarita' alle riunioni previste;
2.5.
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attivita'
programmate dalla scuola;
2.6.
osservare le modalita' di giustificazione delle assenze,
dei ritardi e delle uscite anticipate;
2.7.
sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei
compiti a casa;
2.8.
educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri
individuali, tutte le volte che la situazione lo
richieda o quando venga fatta
esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, per casi
urgenti o per segnalare situazioni
particolari, inviera' alle famiglie una
comunicazione di convocazione.
In caso di sciopero del
personale la scuola avvertira' le famiglie con apposito comunicato e con
congruo anticipo. Non sempre sara' possibile garantire il normale svolgimento delle
lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano
suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o
ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di
emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
Allo scopo di mantenere
viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad
utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe
ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono
gradite e possibili, anche altre
forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Art.
25
Diritto
di Assemblea
1. I genitori degli alunni
hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e 15 del
Testo Unico del
2. Le assemblee si
svolgeranno fuori dall'orario delle lezioni.
Scolastica.
Art. 26
Assemblea di
classe/sezione
2. È convocata dal Presidente
con preavviso di almeno cinque giorni, può essere richiesta:
a)
dagli insegnanti;
b)
da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. I1 Presidente richiede
per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite gli
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del
giorno,alle famiglie.
5. Dei lavori
dell'Assemblea viene redatto succinto verbale,a cura di uno dei componenti, la
cui copia viene inviata al D.S..
6. Possono partecipare alle riunioni, con
diritto di parola, il D. S. e gli insegnanti
di classe.
Art.
27
Assemblea di plesso
a)
da un terzo dei genitori componenti i Consigli Classe, di
Interclasse, Intersezione.
b)
dalla meta' degli insegnanti di plesso/scuola;
c)
da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
3. I1 Presidente richiede
per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto
succinto verbale, a cura di uno dei docenti presenti o da un genitore designato dal
Presidente dell'Assemblea, la cui copia
viene inviata al D. S..
6. Possono partecipare
alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso.
Art. 28
Assemblea
dell'Istituzione Scolastica
a)
da 50 genitori;
b)
da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione,
Classe;
c)
dal Consiglio d'Istituto;
d)
dal Dirigente Scolastico.
3. Il Presidente richiede
per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l'ordine del
giorno, alle famiglie.
5. Possono partecipare alle
riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
Art.
29
Accesso
dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per
nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio
delle attivita' didattiche, fatte salve le esigenze di
accoglienza della Scuola dell’Infanzia.
3. I genitori degli alunni
possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.
|
CAPO VII MENSA |
Art.
30
Norme
sul servizio mensa
1. Gli alunni che non
usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra
persona maggiorenne, delegata per iscritto
e fornita di documento di riconoscimento, entro le ore 12,25.
2.
Anche l'attivita' Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e
opportunita' formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse
regole della ricreazione.
|
CAPO VIII LABORATORI |
Art.
31
Uso
dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule
speciali sono assegnati dal D.S. all'inizio di ogni anno
alla responsabilita' di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di
mantenere una lista del materiale disponibile, tenere un registro del
laboratorio per curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre
interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di
laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte
delle classi e con il D.S. le modalita' ed i criteri
per l'utilizzo del laboratorio in attivita' extrascolastiche.
5. Le responsabilita'
inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda
la fase di preparazione delle attivita' sia per quella di realizzazione delle
stesse con gli allievi, competono all'insegnante, nei limiti della sua
funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule
speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo
del materiale, l'insegnante prendera' nota della postazione e degli strumenti
assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
8. Ogni laboratorio o aula
speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni
svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
Art.
32
Diritto
d'autore
1.
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa
sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilita' sulla
riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. 33
Sala e strutture
audiovisive
1. La prenotazione per
l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovra' avvenire solo limitatamente alla
settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di
lezione, sara' data la precedenza
all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito
un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito
in data anteriore.
Art.
34
Uso esterno della
strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi
vari, ecc...)
Art.
35
Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento
didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti,
studenti, genitori, personaleA.T.A..
2. Compito della mediateca
è raccogliere, ordinare. descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo
ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il D.S.
nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare
periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito,
l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Alla Mediateca della
scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
5. II Collegio dei Docenti
promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze
didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre
componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il
tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di
consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...
8.1 libri possono essere
dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15
giorni, se nessun
altro ha richiesto lo stesso materiale; il
materiale audiovisivo può essere dato in prestito
per non più di due giorni,
compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso
in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico.
10. Chi non restituisce il
materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per
un periodo di sei mesi. I
costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti
o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
Art.
36
Utilizzo delle
infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il D. S. nomina
all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area
sportiva della Scuola, che provvederanno
alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole
infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento
delle iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono
riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico,
in palestra si dovra' entrare solamente con le scarpe da ginnastica.
Art.
37
Uso
degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature
dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice,
ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono
essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attivita' di esclusivo
interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per
scopi personali.
2. Nella scuola è ubicato
un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio
duplicazione . Le modalita' di utilizzo e l'orario del centro stampa sono
resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.
4. I docenti devono
consegnare al personale incaricato,con anticipo di almeno tre giorni, il materiale
da riprodurre.
6. I collaboratori
scolastici incaricati, terranno appositi registri dove annotare la data, la
classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il
materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti
d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilita' sulla riproduzione
e/o duplicazione dello stesso.
|
CAPO IX SICUREZZA |
Art.
38
Norme
di comportamento
1.
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi
genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai
compagni di lavoro.
2.
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal
proprio superiore.
3.
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in
materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli
o indicate dai propri superiori.
4.
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza
autorizzazione.
5.
Non eseguire operazioni o manovre non di propria
competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi
occorre rivolgersi al proprio superiore.
6.
Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate,
utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale
doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in
tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro,
né spostarle quando su di esse vi sono delle persone.
7.
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
8.
Depositare
i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente,
l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi,
scale di sicurezza, ecc...), in prossimita' di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale
la normale circolazione.
9.
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione
ben leggibile del contenuto.
10.
Non utilizzare bottiglie
di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di
lavoro.
11. Segnalare
tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
12.
In caso di infortunio. riferire al più presto ed
esattamente ai propri superiori sulle circostanze
dell'evento.
13.
Se viene
usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.
14.
Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di
lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei
locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
15.
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
16.
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli
attrezzi di uso comune.
17.
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono
destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di
fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi
modifiche di qualsiasi genere.
18.
Mantenere i videoterminali nella posizione definita
secondo i principi dell'ergonomia delle
norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse
necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile.
19.
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di
carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena
eretta e le braccia rigide, piegare le gambe per non sforzare la colonna
vertebrale. Durante il trasporto a
mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se
necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
20.
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
21.
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali
più pesanti.
22.
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale
di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.
23.
Negli archivi il materiale va depositato lasciando
corridoi di
24.
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
25.
L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire
prima dell'inizio delle lezioni.
|
CAPO X COMUNICAZIONI |
Art.
39
Distribuzione materiale
informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di
materiale informativo o di pubblicita' varia, potra' essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area
scolastica, senza la preventiva autorizzazione del D. S..
2. È garantita la
possibilita' di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile
nel lavoro scolastico (giornali, ecc..) e
di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi
(giornalino, mostre, ricerche).
3. È
garantita la possibilita' di informazione ai genitori da parte di Enti,
Associazioni culturali, ecc....
4. La scuola non
consentira' la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. I1 Dirigente Scolastico
disciplinera' la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si
prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che
riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
b)
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attivita' sul
territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti
istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di
materiale che si riferisca ad iniziative od attivita' sul territorio,
gestite da Enti, Societa', Associazioni private che abbiano stipulato accordi di
collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua
fini di lucro.
Art. 40
Comunicazioni docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio
settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su
appuntamento, con i genitori .
2. Saranno programmati annualmente incontri
pomeridiani delle famiglie con gli
insegnanti della scuola. Inoltre,
qualora se ne ravvisi la necessita', verranno inviate alle famiglie tempestive
informazioni scritte relative, secondo i casi, ad interventi di recupero, alla
frequenza, al profitto, al comportamento
dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie, le
valutazioni quadrimestrali.
Art. 41
Informazione sul Piano
dell'offerta formativa
1.All'inizio dell'anno
scolastico il tutor o il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti
ed
alle famiglie le
opportunita' offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attivita'
e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attivita' didattiche
aggiuntive/facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalita' che
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
3.Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori
sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi.
In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca,
in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
|
CAPO
XI ACCESSO
DEL PUBBLICO |
Art.
42
Accesso
di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti
ritengano utile invitare in classe altre persone, in funzione di "esperti",
a supporto dell'attivita' didattica, chiederanno, di volta
in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la
completa responsabilita' didattica e di vigilanza della classe resta del
docente.
2. Nessun'altra persona
estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata
dal Dirigente Scolastico o suo delegato, può entrare
nell'edificio scolastico dove si svolgono le attivita'
didattiche.
3. Dopo l'entrata degli
alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero
accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo
d'istituto per prendere visione degli atti esposti e
può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante
l'orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano
alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere
ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6.I signori rappresentanti ed agenti commerciali
devono qualificarsi esibendo tesserino di conoscimento.
REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Anno Scolastico 2011/2012
Art.
1
Premesse
Compito
preminente della scuola è educare e formare, non punire, A questo principio
deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potra', in autonomia, deliberare di
non applicare al singolo caso le norme generali,
inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero
o inserimento più generale.
La
successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi
possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più
gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne
la comprensione e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze
commesse fuori della scuola
ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravita' da avere una forte ripercussione
nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve
configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e dì
accordo per una concertata strategia di recupero:
tale atto dovra' essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe,
Art.2
Inadempienze e interventi educativi
correlati
|
Inadempienze |
Sanzioni |
Interventi educativi |
|
Ripetute assenze saltuarie
non giustificate con certificato medico.
Da S1 a
S7 |
S 1 |
Richiamo verbale. |
|
Assenze periodiche non giustificate con certificato medico. Da S1 a
S7 |
S 2 |
Consegna da svolgere in
classe durante la ricreazione. |
|
Assenze o ritardi non giustificati. Da S1 a
S7 |
S 3 |
Consegna da svolgere a
casa. |
|
Mancanza del materiale occorrente . Da S1 a
S7. |
S 4 |
Invito alla riflessione
individuale fuori dell'aula, sotto
stretta sorveglianza del docente. |
|
Non rispetto delle consegne a casa. Da S1 a S7. |
S 5 |
Invito alla riflessione guidata
sotto l'assistenza di un docente e/o del Dirigente Scolastico. |
|
Non rispetto delle consegne a scuola. Da S1 a
S8. |
S 6 |
Ammonizione scritta sul
registro di classe, riportata sul diario e controfirmata dal genitore o da chi
ne fa le veci. |
|
Disturbo delle attivita' didattiche. Da S1 a S8. |
S 7 |
Invito alla riflessione
guidata sotto l'assistenza del Dirigente Scolastico ed alla presenza dei
genitori o di chi ne fa le veci. |
|
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli
altri. Da S1 a S9. |
S 8 |
Sospensione dalle lezioni
fino a tre giorni con informazione ai genitori. |
|
Violenze psicologiche verso gli altri. Da S6 a S9. |
S 9 |
Sospensione dalle lezioni fino
a quindici giorni con informazione ai
genitori. |
|
Reati e compromissione dell'incolumita'
delle persone. S 10. |
S 10 |
Sospensione dalle lezioni
oltre i quindici giorni con informazione ai genitori. |
|
Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico. - S11 |
S 11 |
Avviso ai genitori per
prelevare il figlio/a, portarlo/a a casa per far indossare un abbigliamento
più consono. |
Da S 6 a S
11 ogni intervento educativo influira' sul
voto di condotta.
1.
Quando la mancanza si
riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente, con informazione ai genitori, dovra' porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla
pulizia. Quanto detto dovra' essere svolto in orario extrascolastico o durante i periodi di ricreazione che si
renderanno necessari.
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia
educativo-didattica si potra' ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
Art.3
Soggetti
competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S 7.
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a
S8.
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9:
viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di
mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio
di Classe (esclusi i rappresentanti del genitori). Il Collegio dei
Docenti può irrogare la sanzione S10 e viene
convocato dal Dirigente Scolastico
su richiesta dei Consiglio di Classe.
Art.4
Modalita'
di irrogazione delle sanzioni
Prima
di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le
proprie ragioni:
•
verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
•
verbalmente o per iscritto ed in presenza
dei genitori, se possibile, per S9 o S10. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente
devono essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma, In essi si dovra' comunicare la data e l'ora di
riunione dell'organo collegiale nonché
l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle
proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati,
non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procedera'
basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti
il Dirigente Scolastico potra' nominare un tutore che assolvera' la funzione dei genitori
ed assistera' lo studente.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello
studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento
da tutte le attivita' scolastiche:
• l'obbligo
di frequenza per tutte le attivita' scolastiche;
• l'obbligo di frequenza per tutte le
attivita' scolastiche ad eccezione di alcune;
• l'obbligo di frequenza solo per
alcune attivita' scolastiche;
• la
non partecipazione ad attivita' didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta
allo studente la possibilita' di convertire la sospensione con attivita' in favore
della comunita' scolastica.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovra' dare
comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovra'
essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il
provvedimento.
Art.5
Organo
di garanzia e impugnazioni
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal
Dirigente Scolastico, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio di
Istituto.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da
parte dei genitori all'Organo di Garanzia. interno che decide in via definitiva. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di
chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dei presente
regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
REGOLAMENTO
DELL'ORGANO Di GARANZIA
3. Contro le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di
Garanzia interno che decide in via definitiva.
5. La convocazione
dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare,
di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va
fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della
seduta.
6. Per la validita' della
seduta è richiesta la presenza della meta' più uno dei componenti. Il membro,
impedito ad intervenire, deve far pervenire
al Presidente dell'Organo di
Garanzia, possibilmente per iscritto, prima
della seduta la motivazione
giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro
dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione
del voto è palese, Non è prevista l'astensione. In caso di parita' prevale
il voto del Presidente.
9. Qualora l'avente diritto
avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il
Presidente dell'Organo di
garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovra'
convocare mediante lettera
i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla
presentazione dei ricorso
medesimo.
10. II Presidente, in
preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente
assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell'attivita' dell'Organo,
finalizzato alla puntuale
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
decide anche sui conflitti
che, all'interno della scuola, sorgano in merito
all'applicazione dello
Statuto delle studentesse e degli studenti,