Regolamento d'istituto Anno scolastico 2011/2012

Il consiglio d'istituto

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l’art.3 del D.P.R. n.249/98

VISTA la Circ.n. 362 del 29 Agosto 1998

VISTI gli artt. 8, 9 e14 del D.P.R. 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;

VISTA la Circ. n. 30 del 15 Marzo 2007

 

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 1

Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potra' essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2

Validita' sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la meta' più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3

Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della GE.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della sedu­ta dovra' essere mantenuto lo stesso O.d.g..

Art. 4

Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'Odg, ogni membro presente alla seduta può pre­sentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con vota­zione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussio­ne dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 5

Diritto di intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di interve­nire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facolta' di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo ope­rato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazio­ni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art. 7

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema del­le schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero lega­le.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a ren­dere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', ma solo per le votazioni pale­si, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti,con votazioni separate, si procedera' infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalita'.

Art. 8

Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orienta­menti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 9

Processo verbale

Nella prima parte del verbale si da' conto della legalita' dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti. i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).

Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si da' conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione segui­to.

Un membro dell'OO.CC. può chiedere che a verbale risulti la volonta' espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell'OO.CC. hanno facolta' di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario, sul verbale.

I verbali delle sedute degli OO.CC.sono raccolti su appositi registri a pagine nume­rate, timbrate e firmate dal D. S. per la vidimazione. I verbali sono numerati pro­gressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli OO.CC. possono:

essere redatti direttamente sul registro;

se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal D. S..

Il processo verbale viene letto ed approvato al termi­ne della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo,si approvera' prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 10

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengo­no quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 11

Programmazione

Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attivita' nel tempo, in rapporto alle pro­prie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento del­le attivita' stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argo­menti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessita' di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 12

Decadenza

I membri dell'OO.CC. sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilita' o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'OO.CC. vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 13

Dimissioni

I componenti eletti dell'OO.CC. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengo­no date dinanzi all'OO.CC L'OO.CC. prende atto delle dimissioni, e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposi­to.

Una volta che l'OO.CC. abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono defini­tive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'OO.CC. e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo medesimo.

Art. 14

Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. La prima convocazione del C.I.S., successivamente alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal D.S..

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei com­ponenti del C.I.S.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la meta' più uno dei com­ponenti in carica. In caso di parita' si ripete la votazione finchè non si determini una maggio­ranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori compo­nenti il Consiglio stesso, con le stesse modalita' previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di eta'.

5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalita' stabilite dal precedente art. I.

6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della G. E..

8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inol­tre costituire commissioni.

10. Il C.I S.,al fine di rendere più agevole la propria attivita', può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro c/o di studio.

11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attivita' secondo le direttive e le modalita' stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedu­te di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

13. Le sedute del C.I. S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneita' del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corret­to, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15. La pubblicita' degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non infe­riore a 10 giorni.

17. 1 verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sara' invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sara' dichiarato decaduto dal C.I. S. con vota­zione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I. S.

Art. 15

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un compo­nente degli ATA e due genitori, secondo modalita' stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappre­sentanza dell'Istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

*      La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I. S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 16

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calenda­rio, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessita' o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attivita', può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 17

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio

richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 8,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;

ogni qualvolta se ne presenti la necessita'.

Art. 18

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

I. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la pre­senza di tutte le componenti, ovvero con la sola presenza dei docenti.

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

 

 

CAPO II

DOCENTI

 

Art. 19

Indicazioni sui doveri dei docenti

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il docente della prima ora deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustifi­cazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvi­sto di giustificazione, segnalera' in Presidenza il nominativo.

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occor­re chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minoren­ne, la persona che è venuta a prelevarlo.

5. I docenti devono trascrivere sul registro di classe l’elenco degli alunni completo di indirizzo e reca­pito telefonico.

6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, durante l'intervallo vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.

8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

9. Se un docente, per pochi minuti, deve allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

10. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la gui­da e la sorveglianza dei propri docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.

11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi e accompagnano la classe, in fila, all'uscita.

12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

13. E' assolutamente vietato, per qualunque attivita', l'utilizzo di sostanze che possano rivelar­si tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attivita' che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare, tramite comunicazione scrit­ta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

14. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

15. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e fine­stre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico, accessibile agli alunni.

16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati ven­gono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate, ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sara' effettuato in modo collettivo.

18. I docenti hanno facolta' di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le fami­glie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

19. Ogni docente apporra' la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di moti­vo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero compo­sto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.

22. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attivita' didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte, tramite diario.

23. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare, va contenuto al massimo, in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficolta'.

24. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza.

25. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani, ecc..) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un cor­retto comportamento.

26. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita dell’Edificio e/o del Plesso.

27. Dopo l’orario di uscita, la scuola non risponde di eventuali danni alle cose e/o alle persone.

 

 

CAPO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

Art. 20

Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze, è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalita' educative.

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.

3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa, prevista dalla legge.

4. Collabora con i docenti.

5. La qualita' del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quan­to esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

6. I1 personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in ser­vizio fa fede la firma nel registro del personale.

 

 

CAPO IV

COLLABORATORI SCOLASTICI

 

Art. 21

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1.       I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fara' fede la firma sul registro di presenza del personale.

2.       In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilita' di utilizzarli con facilita'.

3.       I collaboratori scolastici:

3.1.    indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;

3.2.    devono vigilare l'ingresso e l'uscita degli alunni;

3.3.    devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;

3.4.    collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

3.5.    comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;

3.6.    collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;

3.7.    favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili;

3.8.    vigilano sulla sicurezza e sull’ incolumita' degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

3.9.    possono svolgere, su accertata disponibilita', funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione;

3.10.riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri moti­vi, sostano nei corridoi;

3.11.sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;

3.12.impediscono, con le buone maniere,che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;

3.13.sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

3.14.evitano di parlare ad alta voce;

3.15.tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

3.16.provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfet­tanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

3.17.non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;

3.18.invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal D.S. a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevi­mento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;

3.19.prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe/ interclasse/ intersezione, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;

3.20.sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria, altrettanto segnalano l'eventuale rottura di suppel­lettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

5. Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal D.S. o da un docente delegato, verra' portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvedera' alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.

Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potra' lasciare la scuola.

6.       Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

6.1.    che tutte le luci siano spente;

6.2.    che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

6.3.    che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;

6.4.    che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

6.5.    che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

6.6.    gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi del­la scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilita' ed efficienza delle vie di esodo.

 

 

CAPO V

ALUNNI

 

Art. 22

Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del D.S., di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attivita' organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

3. Gli alunni della scuola Secondaria di 1 grado entrano alle ore 8:15; quelli della scuola Primaria alle ore 8:30 e quelli della scuola dell’Infanzia dalle ore 8:00 alle ore 8:30; è consentito agli alunni, prima dell'ingresso in scuola, di accedere al cortile interno, dove devono man­tenere un comportamento corretto. La scuola, non si assume alcuna responsa­bilita' circa la vigilanza prima del loro ingresso.

4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e saranno giustificati dai genitori il giorno successivo, tramite il libretto. Gli alunni che il giorno seguente verranno sforniti di giustificazione (del ritardo) non saranno ammessi in classe.

5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunica­zione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezio­ni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola, e ad apporre la propria firma per presa visione. Non è consentito giustificare più volte, nel corso dell’anno scolastico, le impreparazione dei figli.

6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provve­dera' a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza, dovuta a malattia, supera i tre giorni, occorre presentare contemporaneamente una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi al rientro l’assenza, il giorno successivo dovra' essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci.

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Dopo tre assenze, regolarmente giustificate, la quarta dovra' essere giustificata personalmente dal genitore in Presidenza.

7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessita' i genitori dovranno venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovra' essere munita di documento di riconoscimento).

8. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustifi­cazione, fatte salve le competenze del D.S. e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti, comunque non devono essere privati del loro diritto allo studio, né devono in alcun modo risentire della particolare circo­stanza.

9. Al cambio dell’insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...

10. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilita'

11. Durante gli intervalli, sia all’interno della scuola che nei cortili, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, rincorrersi, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

12. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

13. Saranno puniti con severita' tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenita', senza dover subire le prepotenze di altri.

14. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

15. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.

16. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento decoroso e, comunque, adeguato all’ambiente scolastico.

17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola; in alcun momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.

18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al D.S. la domanda di esonero, firmata dal genitore, unita a certificato del medico di famiglia,su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attivita' sportiva inte­grativa e per la partecipazione ai Giochi della Gioventù, dovra' essere presentato il certificato di stato di buona salute.

19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni del giorno e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore; è, comunque, vietato portare a scuola il cellulare. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.

19 bis “E’ assolutamente vietato agli alunni l’utilizzo del cellulare e/o qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica in qualsiasi spazio interno ed esterno e/o antistante la scuola, sia durante le ore di lezione in quanto rappresentano oggetto di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti.

20. Ogni studente è responsabile dell'integrita' degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola o del Comune, saranno invitati a risarcire i danni.

 

Art. 23

Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore del CdC si fara' carico di illustrare alla classe il POF ed i docenti di esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalita' di verifica ed i criteri di valutazione. Essa sara' sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni, processi di auto-valutazione, che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

 

CAPO VI

GENITORI

 

Art. 24

Indicazioni

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e per­tanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2.       Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:

2.1.    trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

2.2.    stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reci­proca fiducia e di fattivo sostegno;

2.3.    controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

2.4.    partecipare con regolarita' alle riunioni previste;

2.5.    favorire la partecipazione dei figli a tutte le attivita' programmate dalla scuola;

2.6.    osservare le modalita' di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipa­te;

2.7.    sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;

2.8.    educare ad un comportamento corretto durante la mensa.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, per casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, inviera' alle famiglie una comunicazione di con­vocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertira' le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sara' possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affi­dati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili, anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 25

Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita' previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.

2. Le assemblee si svolgeranno fuori dall'orario delle lezioni.

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe,di sezione, di plesso, di tutta l'Istituzione

Scolastica.

Art. 26

Assemblea di classe/sezione

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse,Intersezione.

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, può essere richiesta:

a) dagli insegnanti;

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

3. I1 Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tra­mite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno,alle famiglie.

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale,a cura di uno dei componenti, la cui copia viene inviata al D.S..

6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il D. S. e gli inse­gnanti di classe.

Art. 27

Assemblea di plesso

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe,Interclasse, Intersezione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni; può essere richiesta:

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli Classe, di Interclasse, Intersezione.

b) dalla meta' degli insegnanti di plesso/scuola;

c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.

3. I1 Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tra­mite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea, la cui copia viene inviata al D. S..

6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso.

Art. 28

Assemblea dell'Istituzione Scolastica

1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componente del Consiglio d’Istituto, di Classe, Interclasse, Intersezione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni; la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:

a) da 50 genitori;

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;

c) dal Consiglio d'Istituto;

d) dal Dirigente Scolastico.

3. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tra­mite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea vie­ne redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente, di cui copia viene consegnata al D. S..

5. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Art. 29

Accesso dei genitori nei locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attivita' didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia.

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attivita' didattiche, è consentito esclusiva­mente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attivita' didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento setti­manale dei docenti.

CAPO VII

MENSA

Art. 30

Norme sul servizio mensa

1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto e fornita di documento di riconoscimento, entro le ore 12,25.

2. Anche l'attivita' Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunita' formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.

 

CAPO VIII

LABORATORI

 

Art. 31

Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal D.S. all'inizio di ogni anno alla responsabilita' di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere un registro del laboratorio per curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostitu­zione di attrezzature, ecc...

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il D.S. le modalita' ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attivita' extrascolastiche.

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laborato­rio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attivita', se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sara' affisso a cura dei responsabili.

5. Le responsabilita' inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attivita' sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allie­vi, competono all'insegnante, nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prendera' nota della postazione e degli strumenti asse­gnati allo studente o al gruppo di studenti.

7. L'insegnante avra' cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrita' di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto ad individuare l’eventuale responsabile e darne tem­pestiva comunicazione al D.S..

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercita­zioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.

Art. 32

Diritto d'autore

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilita' sulla riproduzione e/o duplica­zione dello stesso.

Art. 33

Sala e strutture audiovisive

1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovra' avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sara' data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.

Art. 34

Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)

1 L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal D.S.; va registrato nell'apposito Registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvedera' alla rapida verifica di funzionalita' degli strumenti, prima di deporli. Si riportera' inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 35

Mediateca

1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, per­sonaleA.T.A..

2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare. descrivere il materiale librario, documen­tario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuo­verne l'uso da parte di alunni e docenti.

3. Il D.S. nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovrain­tendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato.

5. II Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, rece­pendo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...

8.1 libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 giorni, se nes­sun

altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito

per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico.

10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per

un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saran­no sostenuti da chi ha causato il danno.

Art. 36

Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto

1. Il D. S. nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva della Scuola, che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico, in palestra si dovra' entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

Art. 37

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, foto­copiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, posso­no essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attivita' di esclusivo interesse del­la scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.

2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione . Le modalita' di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.

3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al perso­nale incaricato.

4. I docenti devono consegnare al personale incaricato,con anticipo di almeno tre giorni, il materiale da riprodurre.

5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

6. I collaboratori scolastici incaricati, terranno appositi registri dove annotare la data, la clas­se, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla nor­mativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilita' sulla ripro­duzione e/o duplicazione dello stesso.

 

 

CAPO IX

SICUREZZA

 

Art. 38

Norme di comportamento

1.       Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro.

2.       Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore.

3.       Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richia­mate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.

4.       Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.

5.       Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.

6.       Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro, né spo­starle quando su di esse vi sono delle persone.

7.       Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.

8.       Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al tran­sito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimita' di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.

9.       Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.

10.   Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.

11.   Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

12.   In caso di infortunio. riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circo­stanze dell'evento.

13.   Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.

14.   Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.

15.   Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;

16.   Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.

17.   Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

18.   Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia del­le norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile.

19.   In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, piegare le gambe per non sforzare la colonna vertebrale. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

20.   Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

21.   Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

22.   Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavora­re nella scuola.

23.   Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.

24.   Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

25.   L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

 

CAPO X

COMUNICAZIONI

 

Art. 39

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicita' varia, potra' essere distribuito nelle clas­si, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del D. S..

2. È garantita la possibilita' di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc..) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

3. È garantita la possibilita' di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc....

4. La scuola non consentira' la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

5. I1 Dirigente Scolastico disciplinera' la circolazione del materiale.

6. Per gli alunni si prevede di:

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuo­la;

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attivita' sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attivita' sul territo­rio, gestite da Enti, Societa', Associazioni private che abbiano stipulato accordi di colla­borazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Art. 40

Comunicazioni docenti - genitori

1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui, su appun­tamento, con i genitori .

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessita', verranno inviate alle famiglie tempe­stive informazioni scritte relative, secondo i casi, ad interventi di recupero, alla frequenza, al profitto, al comporta­mento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie, le valutazio­ni quadrimestrali.

Art. 41

Informazione sul Piano dell'offerta formativa

1.All'inizio dell'anno scolastico il tutor o il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed

alle famiglie le opportunita' offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attivita' e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

2. Le attivita' didattiche aggiuntive/facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalita' che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

3.Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.

 

CAPO XI

ACCESSO DEL PUBBLICO

 

Art. 42

Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone, in funzione di "esperti", a supporto dell'attivita' didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessa­rio all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilita' didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attivita' didattiche.

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta ser­vizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accede­re ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.

6.I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di conoscimento.




REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

 

Anno Scolastico 2011/2012

 

Art. 1

Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potra', in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recu­pero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la com­prensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risulti­no di tale gravita' da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e dì accordo per una concertata strategia di recu­pero: tale atto dovra' essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe,

 

Art.2

Inadempienze e interventi educativi correlati

 

 

Inadempienze

Sanzioni

Interventi educativi

Ripetute assenze saltuarie non giustificate con certificato medico. Da S1 a S7

S 1

Richiamo verbale.

Assenze periodiche non giustificate con certificato medico. Da S1 a S7

S 2

Consegna da svolgere in classe durante la ricreazione.

Assenze o ritardi non giustificati. Da S1 a S7

S 3

Consegna da svolgere a casa.

Mancanza del materiale occorrente . Da S1 a S7.

S 4

Invito alla riflessione individuale fuori dell'aula, sotto stretta sor­veglianza del docente.

Non rispetto delle consegne a casa. Da S1 a S7.

S 5

Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente e/o del Dirigente Scolastico.

Non rispetto delle consegne a scuola. Da S1 a S8.

S 6

Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata sul diario e controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Disturbo delle attivita' didattiche. Da S1 a S8.

S 7

Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza del Dirigente Scolastico ed alla presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.

Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri. Da S1 a S9.

S 8

Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con informazione ai genitori.

Violenze psicologiche verso gli altri. Da S6 a S9.

S 9

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con informazione ai genitori.

Reati e compromissione  dell'incolumita' delle persone. S 10.

S 10

Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni con informazione ai genitori.

Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico. - S11

S 11

Avviso ai genitori per prelevare il figlio/a, portarlo/a a casa per far indossare un abbigliamento più consono.

Da S 6 a S 11 ogni intervento educativo influira' sul voto di condotta.

 

1.      Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente, con informazione ai genitori, dovra' porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia. Quanto detto dovra' essere svolto in orario extrascolastico o durante i periodi di ricreazione che si renderanno necessari.

  Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si potra' ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

 

Art.3

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S 7.

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti del genitori). Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione S10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta dei Consiglio di Classe.

 

Art.4

Modalita' di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;

verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere pronta­mente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegram­ma, In essi si dovra' comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale non­ché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragio­ni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riu­nione, il Consiglio di Classe procedera' basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere pre­senti il Dirigente Scolastico potra' nominare un tutore che assolvera' la funzione dei genitori ed assistera' lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attivita' sco­lastiche:

l'obbligo di frequenza per tutte le attivita' scolastiche;

l'obbligo di frequenza per tutte le attivita' scolastiche ad eccezione di alcune;

l'obbligo di frequenza solo per alcune attivita' scolastiche;

la non partecipazione ad attivita' didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilita' di convertire la sospensione con attivita' in favore della comunita' scolastica.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovra' dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovra' essere specificata la motiva­zione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

 

 

Art.5

Organo di garanzia e impugnazioni

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, un docente ed un genitore indicati dal Consiglio di Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia. interno che decide in via definitiva. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dei presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

 

REGOLAMENTO DELL'ORGANO Di GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'istituto, previsto dall'art, 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal Collegio dei Docenti, un genitore indicato dal Consiglio di Istituto.

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nel conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

6. Per la validita' della seduta è richiesta la presenza della meta' più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese, Non è prevista l'astensione. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

8. L'Organo di garanzia, In forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunita' scolastica.

9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il

Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovra'

convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla

presentazione dei ricorso medesimo.

10. II Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente

assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attivita' dell'Organo,

finalizzato alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

11. L'esito dei ricorso va comunicato per iscritto all'interessato,

12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse,

decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito

all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti,